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INDICE
SOCIETÀ CERAMICA ITALIANA
Denominazione - Sede - Scopi
Art.1-E costituita la Società Ceramica Italiana (S.Cer.I)
Art.2-Essa ha sede legale in Bologna e potrà avere sedi operative
in altre località per
delibera dell'Assemblea.
Art.3-Tale Società persegue le seguenti finalità:
-
promuovere il progresso e la diffusione della cultura ceramica, in uno
spirito di effettiva ed efficace collaborazione sul piano scientifico,
didattico, economico, tecnico, storico, artistico e culturale;
-
rappresentare la ceramica italiana in Europa e nel mondo, tramite l'attivazione
di contatti internazionali e l'affiliazione alla Società Ceramica
Europea in particolare;
-
organizzare forme periodiche di incontro allo scopo di proporre diverse
possibilità di risoluzione dei problemi tecnici, economici, organizzativi
e scientifici del settore;
-
curare la pubblicazione di atti di convegni, libri, memorie di manifestazioni
e relazioni tecniche;
-
coordinare la partecipazione delle proprie strutture alle attività
culturali promosse da altre associazioni, italiane o straniere, che perseguono
analoghe finalità.
Patrimonio ed esercizi sociali
Art.4-La Società non persegue fini di lucro. Il patrimonio è
costituito da:
-
beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Società;
-
materiali, libri, videostapes ecc., conservati presso la sede sociale o
le Delegazioni territoriali;
-
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
-
eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Art.5-L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla
fine di ogni esercizio verranno predisposti il bilancio consuntivo e quello
preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'assemblea generale.
Mezzi finanziari
Art.6-Le entrate della Società sono costituite:
-
dalle quote sociali
-
dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse
-
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Associati
Art.7 - Potranno far parte della Società tutti coloro comunque interessati
direttamente od indirettamente ai problemi ceramici e della ceramica. Le
richieste di associazione, corredate di presentazione da parte di due Soci,
verranno accettate, salvo parere negativo a maggioranza assoluta, dal Consiglio
Direttivo, salvo quanto stabilito per i soci onorari.
All'atto dell'ammissione i Soci verseranno le quote associative di
anno in anno stabilite dal Consiglio direttivo. Gli associati che non avranno
presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni
anno saranno considerati associati anche per il successivo anno consociativo:
chi, comunque, non abbia ottemperato al pagamento della quota associativa
entro il 31/3 decada dalla qualifica di Socio.
Art.8-I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
-
ordinari-persone fisiche;
-
ordinari-persone collettive o giuridiche (Enti, Organizzazioni, Aziende,
Società di qualunque tipo);
-
sostenitori-che danno incremento alla Società con quote ed elargizioni;
-
onorari-persone di chiara fama o che abbiano svolto azioni di particolare
rilievo per il raggiungimento degli scopi societari la cui proposta di
nomina, effettuata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, venga approvata
dall'Assemblea con la maggioranza di almeno 2/3 dei Soci presenti;
-
corrispondenti italiani o stranieri;
-
studenti, senza diritto di voto.
Organi e Strutture
Art.9 - Sono organi della Società:
-
l'Assemblea dei Soci
-
il Consiglio Direttivo
-
il Presidente
-
il Vice-Presidente
-
il Segretario
-
il Tesoriere
-
il collegio dei Revisori
-
il collegio dei Probiviri
Assemblea
Art.10 - L'Assemblea dei Soci è composta dall'insieme dei Soci ordinari,
sostenitori ed onorari. I soci ordinari-persone collettive saranno rappresentati
da una persona espressamente delegata che avrà diritto ad un voto.
In via ordinaria l'assemblea è convocata dal Presidente almeno una
volta all'anno con preavviso di almeno 15 giorni.
L'Assemblea deve essere pure convocata su richiesta sottoscritta da
almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 C.C.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale.
Art.11- È competenza dell'Assemblea Ordinaria:
-
fissare le linee generali dell'attività della Società e verificare
l'attuazione delle stesse
-
approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo
-
deliberare sul bilancio consuntivo
-
eleggere i membri del Consiglio Direttivo
-
deliberare sul bilancio consuntivo
-
eleggere i membri del Consiglio Direttivo
-
eleggere il collegio dei revisori
-
eleggere il collegio dei probiviri
-
deliberare in ultima istanza sull'espulsione dei Soci
-
nominare i Soci Onorari
-
deliberare sulle modifiche di statuto costitutivo, di regolamento e su
quant'altro a lei demandato per disposizione di legge.
Hanno diritto di voto soltanto i Soci in regola con il pagamento della
quota associativa e con quanto stabilito al precedente articolo 7 dal cui
versamento sono esonerati i Soci Onorari.
È ammessa la rappresentanza per delega, e ad ogni associato
non possono essere conferite più di due deleghe.
Art.12- Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione,
quando sia presente almeno la metà dei soci. In mancanza del numero
legale l'Assemblea viene riunita in seconda convocazione anche lo stesso
giorno, in ora differente, e può deliberare qualunque sia il numero
dei soci presenti, purché ciò sia esplicitamente dichiarato
nell'avviso di convocazione.
Ogni delibera dell'Assemblea ordinaria e straordinaria viene presa
a maggioranza semplice dei votanti; dal computo della maggioranza vengono,
cioè, esclusi gli astenuti. Le eventuali modifiche statutarie devono
essere approvate da almeno i 3/5 degli aventi diritto al voto. Tali modifiche
potranno essere validamente deliberate anche mediante referendum a mezzo
posta.
Art.13 - L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente, in
mancanza dal Vice-Presidente. In mancanza di essi l'Assemblea nomina il
proprio Presidente. Questi nomina un segretario ed eventualmente due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità
delle deleghe e del numero legale. Delle riunioni di Assemblea si redige
un processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente
dagli scrutatori.
Consiglio direttivo
Art.14- La Società è gestita da un Consiglio Direttivo composto
da nove membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci; risultano
eletti ad ogni tornata i primi sette candidati per numero di preferenze
ricevute, mentre i rimanenti due, allo scopo di garantire in ogni caso
un rinnovamento, entrano in Consiglio secondo l'ordine delle preferenze
ricevute soltanto se non già facenti parte del Consiglio uscente.
Il Consiglio, nel corso della prima riunione convocata dal decano per
età, elegge il Presidente ed il Vice-Presidente della Società
per il triennio. Allo scopo di snellire il disbrigo delle pratiche societarie,
entro la seconda riunione, il Consiglio Direttivo provvede a distribuire
fra i suoi membri le seguenti deleghe:
-
Rapporti con Associazioni imprenditoriali, Enti ecc.
-
Editoria
-
Convegnistica
-
Coordinamento attività
-
Attività promozionali
-
altre ancora a seconda delle esigenze contingenti.
Il Consiglio Direttivo si intende regolarmente riunito se si ha la presenza
di almeno cinque Consiglieri. In caso di dimissioni, cessazione o altro
impedimento di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione, provvede
alla sua sostituzione chiamando a far parte del Consiglio stesso il primo
dei non eletti. Al Consiglio Direttivo possono essere chiamati a partecipare
ma senza diritto di voto, il past-President, il segretario ed i Delegati
territoriali.
Art.15- Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo
il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.
Art.16- Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente
lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi
membri, e comunque almeno ogni due mesi, per deliberare in ordine al bilancio
consuntivo e preventivo, per pianificare le attività nel medio e
lungo termine e per provvedere alle normali esigenze organizzative della
Società. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto della maggioranza
dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente,
in assenza di essi, dal consigliere più anziano di età.
Art.17- Il Consiglio Direttivo provvede con la più ampia autonomia
alla gestione ordinaria e straordinaria della Società, nell'ambito
delle linee generali indicate dall'Assemblea, ed alla stesura della relazione
annuale. Esso procede pure alla eventuale assunzione di dipendenti ed impiegati,
determinandone la retribuzione ed i ruoli, e redige il Regolamento, che
dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci, per il funzionamento
della Società e che i Soci si impegneranno ad osservare all'atto
della loro richiesta di ammissione.
Presidente della Società
Art.18- Il Presidente ed in sua assenza il Vice-Presidente rappresenta
legalmente la Società nei confronti di terzi ed in giudizio, cura
l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.
Art.19- Il Presidente fissa l'ordine del giorno del Consiglio e delle
Assemblee su propria iniziativa, o su richiesta scritta di almeno 3 Consiglieri.
Vice Presidente
Art.20- Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel
corso della prima riunione fra i membri del Consiglio. Esso collabora con
il Presidente ed eventualmente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il Vice-Presidente assume a pieno titolo la carica di Presidente in caso
di dimissioni o indisponibilità grave del Presidente, fino al regolare
svolgimento di una nuova nomina assembleare.
Segretario
Art.21- Il Segretario viene scelto dal Presidente fra i Soci. Egli tiene
i verbali delle riunioni, aggiorna il libro dei Soci, si occupa della corrispondenza
e della diffusione delle notizie riguardanti le attività della Società,
coordina l'attuazione delle disposizioni emanate dal Presidente e quelle
delle delibere del Consiglio, partecipa, a titolo consultivo, alle riunioni
del Consiglio Direttivo. Il Segretario può essere confermato nell'incarico,
su proposta del Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo.
Tesoriere
Art.22- Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i Soci.
Egli tiene il registro delle entrate e delle uscite della Società
e rende esecutive le delibere amministrative e finanziarie del Consiglio
Direttivo; è il custode del patrimonio societario. Predispone annualmente
il bilancio consuntivo e quello preventivo che vengono sottoposti al Consiglio
Direttivo e da questo al collegio dei Revisori dei conti, ed infine all'Assemblea
dei Soci. Partecipa, consultivamente alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere può essere confermato nell'incarico con le stesse modalità
dell'Art. 21.
Revisori dei conti
Art.23- Il Collegio è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea
dei Soci fra tutti i soci ordinari e sostenitori, e resta in carica tre
anni. Esso vigila sull'amministrazione e la conduzione finanziaria della
Società, sull'operato del Tesoriere e redige la relazione annuale
sul bilancio consuntivo e di previsione. Al caso esso fornisce un parere
sulla proposta di conferma del tesoriere nella carica.
Probiviri
Art.24- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e viene
eletto dall'Assemblea ordinaria tra i Soci ordinari, sostenitori, onorari
e corrispondenti. Esso ha la funzione di arbitrariato nelle controversie
tra i soci e gli organi direttivi, comprese le sezioni e le Delegazioni
territoriali. Esso istruisce le pratiche per la nomina dei soci onorari
e formula proposte in tal senso alla presidenza.
Delegazioni territoriali
Art.25- La Società Ceramica Italiana è suddivisa in delegazioni
territoriali, per favorire il collegamento fra i soci di aree geografiche
omogenee. I Soci appartenenti territorialmente ad una di queste Delegazioni
eleggono un Delegato di zona che ha la funzione di collegamento fra i soci
della zona e il Consiglio Direttivo e viceversa, Il Delegato di zona promuove
e coordina le attività della Delegazione e compie azione di proselitismo
locale in accordo con i relativi referenti in ambito di Consiglio Direttivo.
In mancanza di espressione elettiva dei Soci appartenenti alla Delegazione,
il Consiglio Direttivo della Società provvederà a nominare
un Delegato a cui affidare le attività descritte.
Scioglimento
Art.26- Lo scioglimento della Società è deliberato dall'Assemblea,
la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori
e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Controversie
Art. 27 - Tutte le eventuali controversie sociali, tra soci e tra questi
e la Società od i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione
di ogni altra giurisdizione alla competenza dei probiviri, nominati dall'Assemblea.
Essi giudicheranno senza formalità di procedure. Per tutto quanto
non espressamente qui previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni
di legge in materia.
Regolamento
A)Delle votazioni:
*di norma le votazioni sono effettuate con voto
palese, nel caso di votazioni che riguardano persone o nomine per le cariche
statutarie, le votazioni avranno luogo a scrutinio segreto;
*il meccanismo elettorale proposto all'Assemblea
per il rinnovo del Consiglio Direttivo prevederà l'utilizzo di schede
riportanti cinque righe per l'elezione dei primi 7 membri, ed una riga
per l'indicazione del Candidato non già presente nel Consiglio Direttivo
uscente.
B)Del Consiglio Direttivo:
*Alla carica di consiglieri possono essere eletti
soltanto Soci-persone fisiche
*I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare
alle riunioni
*I componenti del Consiglio che senza grave e
giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio
stesso decadono dalla carica. In questo caso il Consiglio provvede alla
sostituzione con le modalità indicate all'Art. 14.
C)Dei Soci-Persone collettive:
*I Soci persone-collettive sono suddivisi in base
alla forma giuridica in: Enti, Organizzazioni, Associazioni, Società
di qualunque tipo.
Le quote associative verranno fissate annualmente dal Consiglio Direttivo,
per ciascuna categoria, I Soci-Persone collettive hanno facoltà
di costituirsi in assemblea e di nominare un Comitato che li rappresenti,
alfine di elaborare linee di indirizzo da proporre al Consiglio Direttivo.
Nel caso che i Soci-Persone collettive usufruiscano della possibilità
suddetta, il Consiglio Direttivo è tenuto a consultare tale Comitato
almeno due volte all'anno in fase di programmazione delle attività
annuali, e dopo sei mesi in fase di valutazione dei risultati ottenuti.
D)Della gestione economica:
*qualsiasi socio che, su incarico del Consiglio
Direttivo, sia chiamato a svolgere attività nell'interesse della
Società ha diritto al rimborso delle spese sostenute.
E)Gruppi di Lavoro
*Le attività della Società vengono
svolte tramite l'attivazione di Gruppi di lavoro su tematiche indicate
dal Consiglio Direttivo o provenienti dalla base associativa. In ogni caso
il delegato alle attività societarie nomina, ottenuto l'assenso
del Consiglio Direttivo all'attivazione di un nuovo Gruppo di Lavoro, un
Coordinatore di Gruppo, al quale affida la organizzazione di un piano operativo
comprendente tempi e scadenze di massima, ed un'indicazione del budget
necessario e delle forme previste di copertura ditali spese o della richiesta
dei fondi necessari sul bilancio della Società.
È fortemente auspicato che ogni membro del Consiglio Direttivo,
nel corso del triennio di mandato, promuova ed attivi almeno un Gruppo
di Lavoro.
Il presente Statuto rappresenta una variazione sostanziale della versione
approvata nel 1989, e modificata nel 1990 e nel 1994, tesa a sperimentare
un assetto organizzativo semplificato, nel tentativo di massimizzare la
efficacia delle iniziative societarie e operatività. Il nuovo assetto
statutario viene quindi inteso come sperimentale, e da sottoporre a verifica
alla fine del triennio 1999-2002.