Statuto

Statuto

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1
È costituita la Società Ceramica Italiana (ICerS) .

Art. 2
Essa ha sede legale in Bologna e potrà avere sedi operative in altre località per delibera dell'Assemblea.

Art. 3
La Società persegue le seguenti finalità:

  • promuovere il progresso e la diffusione della cultura ceramica, in uno spirito di effettiva ed efficace collaborazione sul piano scientifico, didattico, economico, tecnico, storico, artistico e culturale;
  • rappresentare la ceramica italiana in Europa e nel mondo, tramite l'attivazione di contatti internazionali e l'affiliazione alla Società Ceramica Europea in particolare;
  • organizzare forme periodiche di incontro allo scopo di proporre diverse possibilità di risoluzione dei problemi tecnici, economici, organizzativi e scientifici del settore;
  • curare la pubblicazione di atti di convegni, libri, memorie di manifestazioni e relazioni tecniche;
  • coordinare la partecipazione delle proprie strutture alle attività culturali promosse da altre associazioni, italiane o straniere, che perseguono analoghe finalità.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4
La Società non persegue fini di lucro. Il patrimonio è costituito da:

  • beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Società;
  • documenti, materiali, libri e riviste ( anche in formato elettronico ) ecc., conservati presso la sede sociale;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 5
L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto il Rendiconto economico consuntivo, da sottoporre all'assemblea generale.

MEZZI FINANZIARI

Art. 6
Le entrate della Società sono costituite:

  • dalle quote sociali ;
  • dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse ;
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ASSOCIATI

Art. 7
Potranno far parte della Società tutti coloro comunque interessati direttamente od indirettamente ai problemi ceramici e della ceramica. Le richieste di associazione verranno accettate, salvo parere negativo a maggioranza assoluta, dal Consiglio Direttivo, salvo quanto stabilito per i soci onorari. All'atto dell'ammissione i Soci verseranno le quote associative di anno in anno stabilite dal Consiglio direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per il successivo anno consociativo; chi, comunque, non abbia ottemperato al pagamento della quota associativa per due anni consecutivi decade dalla qualifica di Socio.

Art. 8
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

  • ordinari: persone fisiche;
  • ordinari: persone collettive o giuridiche (Enti, Organizzazioni, Aziende, Società di qualunque tipo);
  • sostenitori: che danno incremento alla Società con quote ed elargizioni;
  • onorari: persone di chiara fama o che abbiano svolto azioni di particolare rilievo per il raggiungimento degli scopi societari la cui proposta di nomina, effettuata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, venga approvata dall'Assemblea con la maggioranza di almeno 2/3 dei Soci presenti;
  • studenti, senza diritto di voto.

ORGANI E STRUTTURE

Art. 9
Sono organi della Società:

  • l'Assemblea dei Soci - il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • il Vice-Presidente
  • il Segretario
  • il Tesoriere
  • il collegio dei Revisori
  • il collegio dei Probivi

Assemblea

Art. 10
L'Assemblea dei Soci è composta dall’ insieme dei Soci ordinari, sostenitori ed onorari. I soci ordinari - persone collettive saranno rappresentati da una persona espressamente delegata che avrà diritto ad un voto. In via ordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno con preavviso di almeno 15 giorni. L'Assemblea deve essere pure convocata su richiesta sottoscritta da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 C.C. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale.
Art. 11
È competenza dell'Assemblea Ordinaria: - fissare le linee generali dell'attività della Società e verificare l'attuazione delle stesse; - approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo; - deliberare sul bilancio consuntivo; - eleggere i membri del Consiglio Direttivo; - eleggere il collegio dei Revisori; - eleggere il collegio dei Probiviri; - deliberare in ultima istanza sull'espulsione dei Soci; - nominare i Soci Onorari; - deliberare sulle modifiche di statuto costitutivo, di regolamento e su quant'altro a lei demandato per disposizione di legge. Hanno diritto di voto soltanto i Soci in regola con il pagamento della quota associativa (dal cui versamento sono esonerati i Soci Onorari) e con quanto stabilito al precedente articolo 7. È ammessa la rappresentanza per delega; ad ogni associato non possono essere conferite più di due deleghe.
Art. 12
Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei soci. In mancanza del numero legale l'Assemblea viene riunita in seconda convocazione anche lo stesso giorno, in ora differente, e può deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti, purché ciò sia esplicitamente dichiarato nell'avviso di convocazione. Ogni delibera dell'Assemblea ordinaria e straordinaria viene presa a maggioranza semplice dei votanti; dal computo della maggioranza vengono, cioè, esclusi gli astenuti. Le eventuali modifiche statutarie devono essere approvate da almeno i 3/5 degli aventi diritto al voto. Tali modifiche potranno essere validamente deliberate anche mediante referendum a mezzo posta di superficie o posta elettronica. Le votazioni per le Assemblee elettive potranno essere anche effettuate in via elettronica, tramite meccanismi che garantiscano la segretezza ed efficacia del voto, esplicitati nell’annesso Regolamento. Con questa modalità di voto non è previsto il conferimento di deleghe.
Art. 13
L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente, in sua mancanza dal Vice-Presidente. In mancanza di essi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Questi nomina un segretario ed eventualmente due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e del numero legale. All’ atto del conteggio dei voti fisicamente espressi in Assemblea, dopo la chiusura delle operazioni di voto, spetta al Presidente mettere al corrente l’ Assemblea dei risultati delle eventuali votazioni telematiche, sino ad allora conservati in busta chiusa. Delle riunioni di Assemblea si redige un processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14
La Società è gestita da un Consiglio Direttivo composto da nove membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci; risultano eletti ad ogni tornata i primi sette candidati per numero di preferenze ricevute, mentre i rimanenti due, allo scopo di garantire in ogni caso un rinnovamento, entrano in Consiglio secondo l'ordine delle preferenze ricevute soltanto se non già facenti parte del Consiglio uscente. Il Consiglio, nel corso della prima riunione convocata dal decano per età, elegge il Presidente ed il Vice-Presidente della Società per il triennio. Allo scopo di snellire il disbrigo delle pratiche societarie, entro la seconda riunione, il Consiglio Direttivo può provvedere a distribuire fra i suoi membri deleghe specifiche ( del tipo: Rapporti con Associazioni imprenditoriali, Enti ecc.; Convegnistica; Coordinamento attività; Attività promozionali o altre ancora a seconda delle esigenze contingenti). Il Consiglio Direttivo si intende regolarmente riunito se si ha la presenza di almeno cinque Consiglieri. In caso di dimissioni, da comunicare per iscritto, cessazione o altro impedimento di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiamando a far parte del Consiglio stesso il primo dei non eletti. Al Consiglio Direttivo possono essere chiamati a partecipare, ma senza diritto di voto, il past-President ed il Segretario.
Art. 15
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, in ragione del proprio ufficio.
Art. 16
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri, e comunque almeno ogni due mesi, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, per pianificare le attività nel medio e lungo termine e per provvedere alle normali esigenze organizzative della Società. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di essi, dal Consigliere più anziano di età.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo provvede con la più ampia autonomia alla gestione ordinaria e straordinaria della Società, nell'ambito delle linee generali indicate dall' Assemblea, ed alla stesura della relazione annuale. Esso procede pure alla eventuale assunzione di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione ed i ruoli, e redige il Regolamento, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci, per il funzionamento della Società e che i Soci si impegneranno ad osservare all'atto della loro richiesta di ammissione.

Presidente della Società

Art. 18
Il Presidente ed in sua assenza il Vice-Presidente rappresenta legalmente la Società nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell' Assemblea e del Consiglio. Il Presidente cura la gestione di eventuale personale amministrativo ed ha la prerogativa di poter firmare in nome e per conto della Società contratti, convenzioni ed altre forme di accordo per la gestione della Società e per la collaborazione con altri Enti o Società. Il Presidente ha, assieme al Tesoriere, in forma disgiunta, potere di firma per quanto attiene attività bancarie, amministrative, finanziarie che riguardino il funzionamento della Società.
Art. 19
l Presidente fissa l'ordine del giorno del Consiglio e delle Assemblee su propria iniziativa, o su richiesta scritta di almeno 3 Consiglieri.

Vice Presidente

Art. 20 
Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione fra i membri del Consiglio. Esso collabora con il Presidente ed eventualmente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Vice-Presidente assume a pieno titolo la carica di Presidente in caso di dimissioni o indisponibilità grave del Presidente, fino ad una regolare nuova nomina da parte del Consiglio.

Segretario

Art. 21
Il Segretario viene scelto dal Presidente fra i Soci. Egli tiene i verbali delle riunioni, aggiorna il libro dei Soci, si occupa della corrispondenza e della diffusione delle notizie riguardanti le attività della Società, coordina l’attuazione delle disposizioni emanate dal Presidente e quelle delle delibere del Consiglio, partecipa, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario cura, inoltre, con la collaborazione degli Impiegati Amministrativi, il buon funzionamento e l’ aggiornamento del sito Internet della Società. Il Segretario può essere confermato nell'incarico, su proposta del Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Tesoriere

Art. 22
Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i Soci. Egli tiene il registro delle entrate e delle uscite della Società e rende esecutive le delibere amministrative e finanziarie del Consiglio Direttivo; è il custode del patrimonio societario. Predispone annualmente il Rendiconto economico consuntivo che viene sottoposto al Consiglio Direttivo e da questo al collegio dei Revisori dei conti, ed infine all'Assemblea dei Soci. Partecipa, consultivamente alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere può essere confermato nell'incarico con le stesse modalità dell'art. 21, o revocato su proposta del Consiglio, sentito il parere del Collegio dei Revisori.

Revisori dei conti

Art. 23
Il Collegio è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci fra tutti i soci ordinari e sostenitori, e resta in carica tre anni. Esso vigila sull'amministrazione e la conduzione finanziaria della Società, sull'operato del Tesoriere e redige la relazione annuale sul rendiconto economico consuntivo e di previsione. Al caso esso fornisce un parere sulla proposta di conferma del tesoriere nella carica.

Probiviri

Art. 24
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e viene eletto dall'Assemblea ordinaria tra i Soci ordinari, sostenitori ed onorari. Esso ha la funzione di arbitrariato nelle controversie tra i soci e gli organi direttivi. Esso istruisce le pratiche per la nomina dei soci onorari e formula proposte in tal senso alla presidenza.

SCIOGLIMENTO

Art. 25
Lo scioglimento della Società è deliberato, con maggioranza di 3/5, dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

CONTROVERSIE

Art. 26 
Tutte le eventuali controversie sociali, tra soci e tra questi e la Società od i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza dei Probi Viri, nominati dall'Assemblea. Essi giudicheranno senza formalità di procedure. Per tutto quanto non espressamente qui previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

REGOLAMENTO

A) Delle votazioni:
di norma le votazioni sono effettuate in Assemblea con voto palese; nel caso di votazioni che riguardano persone o nomine per le cariche statutarie, le votazioni avranno luogo a scrutinio segreto; - il meccanismo elettorale proposto all'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo prevedrà l'utilizzo di schede riportanti cinque righe per l'elezione dei primi 7 membri, ed una riga per l'indicazione del Candidato non già presente nel Consiglio Direttivo uscente. - onde favorire la maggior partecipazione possibile alle operazioni di voto, queste possono essere svolte anche per via elettronica. Almeno venti giorni prima della data fissata per l’ Assemblea elettiva la Segreteria invierà a tutti i Soci in possesso di un indirizzo di posta elettronica una username, una password ed un indirizzo che permetteranno di accedere al servizio di voto elettronico. Questo collegamento permetterà di esprimere una sola volta il proprio voto, sulla base di una lista di candidature all’uopo riportate, o su altre espressione di libera scelta, secondo i criteri indicati al paragrafo precedente. Alla chiusura della votazione elettronica il voto espresso non sarà più modificabile, e verrà trasferito, in forma assolutamente anonima, in un file-collettore protetto da password, in possesso del solo Presidente. Esercitando la votazione elettronica non sarà possibile gestione di alcuna delega. La chiusura delle operazioni di voto elettroniche avverrà automaticamente alle ore 24 del giorno precedente quello dell’ Assemblea. Il giorno dell’ Assemblea elettiva, al termine delle operazioni di voto, il Presidente renderà noti i risultati della votazione elettronica, che saranno sommati a quelli della votazione fisica, per arrivare alla proclamazione dei risultati finali.

B) Del Consiglio Direttivo:

  • alla carica di consiglieri possono essere eletti soltanto Soci-persone fisiche
  • i Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni
  • i componenti del Consiglio che senza grave e giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso decadono dalla carica. In questo caso il Consiglio provvede alla sostituzione con le modalità indicate all'art. 14.

C) Dei Soci-Persone collettive:
  • i Soci persone-collettive sono suddivisi in base alla forma giuridica in: Enti, Organizzazioni, Associazioni, Società di qualunque tipo. Le quote associative verranno fissate annualmente dal Consiglio Direttivo, per ciascuna categoria.
  • i Soci-Persone collettive hanno facoltà di costituirsi in assemblea e di nominare un Comitato che li rappresenti, al fine di elaborare linee di indirizzo da proporre al Consiglio Direttivo. Nel caso che i Soci-Persone collettive usufruiscano della possibilità suddetta, il Consiglio Direttivo è tenuto a consultare tale Comitato almeno due volte all'anno in fase di programmazione delle attività annuali, e dopo sei mesi in fase di valutazione dei risultati ottenuti.
D) Della gestione economica:
qualsiasi socio che, su incarico del Consiglio Direttivo, sia chiamato a svolgere attività onerose nell'interesse della Società ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

E) Gruppi di Lavoro:
Le attività della Società vengono svolte anche tramite l'attivazione di Gruppi di lavoro su tematiche indicate dal Consiglio Direttivo o provenienti dalla base associativa. In ogni caso il delegato alle attività societarie nomina, ottenuto l'assenso del Consiglio Direttivo all'attivazione di un nuovo Gruppo di Lavoro, un Coordinatore di Gruppo, al quale affida la organizzazione di un piano operativo comprendente tempi e scadenze di massima, ed un'indicazione del budget necessario e delle forme previste di copertura di tali spese o della richiesta dei fondi necessari sul bilancio della Società.